Art. 2.

      1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati giudicanti.
      Spettano al Consiglio superiore del pubblico ministero, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati del pubblico ministero.
      Il procuratore generale della Corte di cassazione è nominato dal Presidente della Repubblica tra i magistrati del pubblico ministero con funzioni direttive superiori, ed è scelto in una terna proposta dal Consiglio superiore del pubblico ministero. Esso vigila sull'attività degli uffici del pubblico ministero, per salvaguardarne la conformità ai princìpi costituzionali e in particolare

 

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agli articoli 3, 97 e 112. Riferisce alle Camere sull'andamento della magistratura».