1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati giudicanti.
Spettano al Consiglio superiore del pubblico ministero, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati del pubblico ministero.
Il procuratore generale della Corte di cassazione è nominato dal Presidente della Repubblica tra i magistrati del pubblico ministero con funzioni direttive superiori, ed è scelto in una terna proposta dal Consiglio superiore del pubblico ministero. Esso vigila sull'attività degli uffici del pubblico ministero, per salvaguardarne la conformità ai princìpi costituzionali e in particolare